Statuto dell’Associazione Rainay

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE RAINAY

(la versione originale dello statuto è stata redatta in francese) 

Titolo I: COSTITUZIONE

Articolo 1

È creata ad Ankofafa centro, quartiere Ankofafalahy, comune di Fianarantsoa, una associazione denominata RAINAY. Questa associazione è gestita secondo l’ordinanza n. 60-133 del 3 ottobre 1960, così come modificata con l’ordinanza n. 75-017 del 13 agosto 1975.

Articolo 2

La sua sede sociale è Lot 142G/3504, Ankofafa centro, comune di Fianarantsoa.

Articolo 3

L’associazione Rainay si fissa il seguente obiettivo :

portare il suo aiuto all’educazione e alla scolarizzazione o alla formazione professionale dei ragazzi che vengono da famiglie con scarse risorse finanziarie, per evitare l’assenteismo e l’abbandono scolastico.

 Articolo 4

L’associazione Rainay è apolitica, senza fine di lucro, evita qualsiasi discriminazione: religiosa, di origine, di razza, ecc.

Articolo 5

La durata dell’associazione è illimitata.

 

Titolo II: STRUTTURA, AMMINISTRAZIONE, FUNZIONAMENTO

Articolo 6

Gli organi dell’associazione Rainay sono

  • L’assemblea generale
  • Il direttivo (le bureau)

A – L’ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 7

L’assemblea generale si riunisce una volta all’anno in sessione ordinaria. Possono essere convocate riunioni straordinarie.

Articolo 8

Solo l’assemblea generale ha il potere di decisione. In casa di urgenza, il direttivo può prendere una decisone che sarà sottoposta per la ratifica all’assemblea generale.

Articolo 9

L’assemblea generale delibera validamente in presenza della maggioranza assoluta dei membri. Se non si raggiunge il quorum una seconda riunione dell’assemblea generale deve essere convocata dopo un settimana e può deliberare validamente.

 B – IL DIRETTIVO

Articolo 10

L’associazione è diretta da un direttivo eletto dall’assemblea generale; è composto da 6 membri, di cui

  • Un presidente
  • Un vicepresidente
  • Un segretario
  • Un tesoriere
  • Due consiglieri.

Il direttivo si riunisce almeno una volta per trimestre.

Articolo 11

La durata del mandato dei membri del direttivo è di cinque anni. In caso di vacanza di un membro, è prevista la sostituzione e il mandato si estingue alla data prevista per la fine del mandato del membro sostituito.

Articolo 12

L’associazione Rainay sarà gestita e amministrata dal direttivo le cui funzioni e obbligazioni sono di seguito definite:

  • il Presidente rappresenta l’associazione in giudizio, in tutte le attività amministrative e della vita civile.
  • Egli convoca la riunione del direttivo e quella dell’assemblea generale.
  • Il segretario assicura il funzionamento amministrativo.
  • Il tesoriere, sotto il controllo del presidente, è incaricato della gestione finanziaria e materiale dell’associazione.

Articolo 13

Per raggiungere l’obiettivo dell’associazione, il direttivo cercherà di stabilire una collaborazione con gli organismi non governativi (ONG) nazionali e stranieri.

C – I SOCI

Articolo 14

I soci dell’associazione sono soci effettivi e soci benefattori.

  • Sono soci effettivi tutte le persone fisiche che accettano il presente statuto e chiedono di far parte dell’associazione.
  • Sono soci benefattori tutte le persone fisiche o enti morali, nazionali o stranieri che portano il loro sostegno all’associazione per la realizzazione del suo obiettivo. I soci benefattori non hanno diritto di voto, possono esprimere pareri consultivi.

 Articolo 15

Il regolamento interno determina le attribuzioni dei membri.

 

TITOLO III: RISORSE

Articolo 16

Le risorse finanziarie dell’associazione Rainay sono costituite da:

  • I prodotti delle festività autorizzata dalla legge
  • I contributi dei soci effettivi e benefattori.
  • Le sovvenzioni eventualmente concesse dallo Stato da organismi non governativi (ONG) nazionali o stranieri.
  • I prodotti delle attività agricole, artigianali e dell’allevamento dell’Associazione.

Articolo 17

I registri di contabilità devono essere tenuti giornalmente al fine di facilitare il controllo delle autorità competenti qualora ce ne sia bisogno.

 

TITOLO IV: MODIFICA DELLO STATUTO, CESSAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 18

Il presente statuto può essere modificato con l’approvazione dell’assemblea generale.

Articolo 19

In caso di cessazione dell’associazione, il suo patrimonio sarà devoluto a organismi caritatevoli no profit.

Lo statuto è stato approvato il 15 gennaio 2005, regolarmente registrato.

Sono stati modificati gli articoli 11,14 e 16 il 25 giugno 2010. Anche le modifiche sono state registrate.

 

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