STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE RAINAY
(la versione originale dello statuto è stata redatta in francese)
Titolo I: COSTITUZIONE
Articolo 1
È creata ad Ankofafa centro, quartiere Ankofafalahy, comune di Fianarantsoa, una associazione denominata RAINAY. Questa associazione è gestita secondo l’ordinanza n. 60-133 del 3 ottobre 1960, così come modificata con l’ordinanza n. 75-017 del 13 agosto 1975.
Articolo 2
La sua sede sociale è Lot 142G/3504, Ankofafa centro, comune di Fianarantsoa.
Articolo 3
L’associazione Rainay si fissa il seguente obiettivo :
portare il suo aiuto all’educazione e alla scolarizzazione o alla formazione professionale dei ragazzi che vengono da famiglie con scarse risorse finanziarie, per evitare l’assenteismo e l’abbandono scolastico.
Articolo 4
L’associazione Rainay è apolitica, senza fine di lucro, evita qualsiasi discriminazione: religiosa, di origine, di razza, ecc.
Articolo 5
La durata dell’associazione è illimitata.
Titolo II: STRUTTURA, AMMINISTRAZIONE, FUNZIONAMENTO
Articolo 6
Gli organi dell’associazione Rainay sono
- L’assemblea generale
- Il direttivo (le bureau)
A – L’ASSEMBLEA GENERALE
Articolo 7
L’assemblea generale si riunisce una volta all’anno in sessione ordinaria. Possono essere convocate riunioni straordinarie.
Articolo 8
Solo l’assemblea generale ha il potere di decisione. In casa di urgenza, il direttivo può prendere una decisone che sarà sottoposta per la ratifica all’assemblea generale.
Articolo 9
L’assemblea generale delibera validamente in presenza della maggioranza assoluta dei membri. Se non si raggiunge il quorum una seconda riunione dell’assemblea generale deve essere convocata dopo un settimana e può deliberare validamente.
B – IL DIRETTIVO
Articolo 10
L’associazione è diretta da un direttivo eletto dall’assemblea generale; è composto da 6 membri, di cui
- Un presidente
- Un vicepresidente
- Un segretario
- Un tesoriere
- Due consiglieri.
Il direttivo si riunisce almeno una volta per trimestre.
Articolo 11
La durata del mandato dei membri del direttivo è di cinque anni. In caso di vacanza di un membro, è prevista la sostituzione e il mandato si estingue alla data prevista per la fine del mandato del membro sostituito.
Articolo 12
L’associazione Rainay sarà gestita e amministrata dal direttivo le cui funzioni e obbligazioni sono di seguito definite:
- il Presidente rappresenta l’associazione in giudizio, in tutte le attività amministrative e della vita civile.
- Egli convoca la riunione del direttivo e quella dell’assemblea generale.
- Il segretario assicura il funzionamento amministrativo.
- Il tesoriere, sotto il controllo del presidente, è incaricato della gestione finanziaria e materiale dell’associazione.
Articolo 13
Per raggiungere l’obiettivo dell’associazione, il direttivo cercherà di stabilire una collaborazione con gli organismi non governativi (ONG) nazionali e stranieri.
C – I SOCI
Articolo 14
I soci dell’associazione sono soci effettivi e soci benefattori.
- Sono soci effettivi tutte le persone fisiche che accettano il presente statuto e chiedono di far parte dell’associazione.
- Sono soci benefattori tutte le persone fisiche o enti morali, nazionali o stranieri che portano il loro sostegno all’associazione per la realizzazione del suo obiettivo. I soci benefattori non hanno diritto di voto, possono esprimere pareri consultivi.
Articolo 15
Il regolamento interno determina le attribuzioni dei membri.
TITOLO III: RISORSE
Articolo 16
Le risorse finanziarie dell’associazione Rainay sono costituite da:
- I prodotti delle festività autorizzata dalla legge
- I contributi dei soci effettivi e benefattori.
- Le sovvenzioni eventualmente concesse dallo Stato da organismi non governativi (ONG) nazionali o stranieri.
- I prodotti delle attività agricole, artigianali e dell’allevamento dell’Associazione.
Articolo 17
I registri di contabilità devono essere tenuti giornalmente al fine di facilitare il controllo delle autorità competenti qualora ce ne sia bisogno.
TITOLO IV: MODIFICA DELLO STATUTO, CESSAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 18
Il presente statuto può essere modificato con l’approvazione dell’assemblea generale.
Articolo 19
In caso di cessazione dell’associazione, il suo patrimonio sarà devoluto a organismi caritatevoli no profit.
Lo statuto è stato approvato il 15 gennaio 2005, regolarmente registrato.
Sono stati modificati gli articoli 11,14 e 16 il 25 giugno 2010. Anche le modifiche sono state registrate.